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Condizioni di vendita

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E CONSEGNA DI RIJK ZWAAN ITALIA S.R.L.

Articolo 1 Applicabilità

1. I presenti termini e condizioni sono applicabili a tutte le offerte e accordi tra RIJK ZWAAN ITALIA SRL, (di seguito denominata il venditore), e l'acquirente, salvo e nella misura in cui non espressamente concordato per iscritto.

2. Si esclude espressamente l'applicabilità di eventuali termini e condizioni generali dell'acquirente.

3. Tutte le comunicazioni effettuate dalle parti ai sensi di queste condizioni generali possono essere fatte per e-mail a eccezione di quelle per le quali sia espressamente prevista la forma scritta.

Articolo 2 Offerte, convenzioni, prezzi

1. Le offerte del venditore non sono vincolanti. Un'offerta non vincolante può essere revocata dal venditore fino a tre giorni lavorativi dal ricevimento dell'accettazione da parte dell'acquirente. I prezzi indicati in un'offerta sono IVA esclusa, se non diversamente specificato dal venditore per iscritto. I prezzi sono indicati in EURO, salvo diverso accordo scritto.

2. Il venditore si riserva il diritto di adeguare periodicamente i propri prezzi. Qualsiasi nuova quotazione di prezzo sostituisce la precedente quotazione per quanto riguarda gli ordini effettuati dopo la data della nuova quotazione.

3. Se in un ordine la quantità richiesta differisce dall'unità di imballaggio standard del venditore o da un suo multiplo, il venditore sarà libero di fornire la quantità immediatamente superiore.

4. Tutti i pesi e i numeri indicati sono pesi e numeri netti.

5. Un'offerta fatta all'acquirente o un accordo tra il venditore e l'acquirente non implica e non può essere interpretato in alcun modo come una licenza implicita all'acquirente in relazione a qualsiasi proprietà intellettuale sui beni offerti o venduti.

Articolo 3 Documentazione d'ordine

Al momento dell'ordine, o alla prima richiesta del venditore, l'acquirente deve specificare per iscritto quali informazioni, specifiche e documenti sono richieste ai sensi delle normative del paese in cui viene effettuata la consegna, come ad esempio quelle relative a:

- fatturazione

- requisiti fitosanitari

- certificati internazionali e

- altri documenti di importazione o dichiarazioni di importazione.

Articolo 4 Riserva di buona coltura e trasformazione

Tutte le offerte, le vendite e le consegne sono soggette alla condizione, espressamente accettata dall’acquirente, della riserva di buon raccolto e buona lavorazione. Qualora, per eventi al di fuori del ragionevole controllo del venditore (quali, a titolo esemplificativo, avversità atmosferiche, fitopatie, problemi nel processo di lavorazione), la disponibilità di merce conforme sia inferiore alla quantità richiesta, il venditore non sarà considerato inadempiente. In tale circostanza, il venditore si adopererà, senza esservi obbligato, a ripartire la merce disponibile in modo proporzionale tra i propri clienti o a proporre alternative comparabili, informando tempestivamente l'acquirente. In tal caso l'acquirente non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento del danno.

Articolo 5 Fornitura

1. La consegna avverrà EX WORKS (Incoterms 2020) RIJK ZWAAN ITALIA SRL, salvo diverso accordo scritto.

2. Se il trasporto è lasciato al venditore, sarà eseguito nel modo ritenuto migliore dal venditore. Eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal venditore a seguito di particolari richieste dell'acquirente in merito al trasporto saranno a carico dell'acquirente.

3. L'acquirente non è autorizzato a restituire la merce al venditore, a meno che il venditore non ne dia il permesso. I costi di eventuali spedizioni di reso sono a carico dell'acquirente.

Articolo 6 Tempi di consegna

Il venditore è tenuto a consegnare in un tempo ragionevole conforme alla stagione della semina o della semina dopo la conclusione del contratto, salvo diverso accordo scritto. Un termine di consegna concordato, tuttavia, non è un termine essenziale. Nel caso in cui un termine di consegna sia scaduto, l'acquirente deve informare il venditore per iscritto e concedergli un periodo di tempo ragionevole per adempiere al contratto.

Articolo 7 Consegne parziali

1. Il Venditore ha facoltà di effettuare consegne parziali della merce, anche in tempi diversi, senza che ciò costituisca inadempimento.

2. Considerata la natura fungibile e divisibile dei beni forniti, ciascuna consegna parziale si presume dotata di autonoma utilità economica. L’acquirente non potrà rifiutare le consegne parziali né sospendere i pagamenti, salvo che dimostri che, in relazione a specifiche e comprovate esigenze agronomiche previamente comunicate per iscritto al venditore, la consegna sia oggettivamente inidonea a qualsiasi utilizzo, anche solo parziale o preparatorio.

3. In caso di consegne parziali, il venditore ha il diritto di fatturare separatamente ciascuna consegna.

Articolo 8 Riserva di proprietà

1. Ferme restando le disposizioni in merito al passaggio dei rischi ai sensi dell’art. 5.1 che precede, la merce consegnata dal venditore e/o i prodotti derivanti dalla merce consegnata rimangono di proprietà del venditore fino a quando l'acquirente non l'abbia interamente pagata. In caso di mancato pagamento il venditore è autorizzato a ritirare la merce e/o i prodotti presso l'acquirente, ritiro che l'acquirente si impegna fin d’ora a consentire prestando la sua collaborazione, senza che l'acquirente abbia diritto ad alcun risarcimento.

2. La merce consegnata dal venditore e/o i prodotti originati dalla merce consegnata ai quali si applica la riserva di proprietà di cui al comma 1 del presente articolo:

a) devono essere in ogni momento immagazzinati e/o utilizzati in modo tale che i beni e/o i prodotti siano facilmente identificabili come proprietà del venditore, e

b) possono essere utilizzati o venduti solo nell’ambito dell’ordinaria attività d’impresa e secondo modalità coerenti con la normale prassi commerciale.

3. In caso di rivendita dei beni o dei prodotti da essi derivati, l’acquirente si impegna a pattuire con il proprio acquirente una clausola di riserva di proprietà avente contenuto sostanzialmente analogo a quella prevista nel presente articolo, nonché a prevedere obblighi di identificazione e conservazione dei beni coerenti con quanto qui stabilito.

4. L'acquirente non è autorizzato a costituire in pegno la merce od a consentire qualsiasi altro diritto di terzi su di essa fino al completo pagamento di quanto dovuto al venditore.

Articolo 9 Termini di pagamento

1. Il pagamento è dovuto entro 60 giorni dalla data della fattura o come diversamente indicato dal venditore. In caso di mancato rispetto del termine, l'acquirente è automaticamente costituito in mora senza necessità di ulteriore avviso e a decorrere dalla scadenza dovrà al venditore gli interessi di mora sull'importo scaduto nella misura di quanto definito dal D.lgs 231/2022 e successive modifiche e integrazioni. Il venditore si riserva il diritto di non effettuare ulteriori consegne all'acquirente, fatta salva ogni ulteriore azione o risarcimento previsti dalla legge a sua tutela, ivi inclusa quella di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.

2. In caso di liquidazione, liquidazione giudiziale o sospensione del pagamento da parte dell'acquirente, tutti i pagamenti divengono immediatamente esigibili e il venditore, nei limiti consentiti dalla legge, è autorizzato a sospendere o risolvere qualsiasi accordo con l'acquirente, fermo restando il diritto del venditore di chiedere un risarcimento o qualsiasi altra azione legale o rimedio.

3. Se sono stati concordati pagamenti parziali e l'acquirente è inadempiente riguardo anche a un solo termine, l'intero importo residuo sarà esigibile immediatamente e senza ulteriore preavviso. Gli interessi di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicheranno di conseguenza.

4. Le spese bancarie sono a carico dell'acquirente.

Articolo 10 Spese di recupero crediti

Se l'acquirente è inadempiente su uno o più dei suoi obblighi, tutte le spese di recupero crediti, stragiudiziali o giudiziali, saranno a carico dell'acquirente.

Articolo 11 Limitazione di Responsabilità

1. Nel caso in cui, a giudizio del venditore, un reclamo dell'acquirente sia giustificato, il venditore, per quanto possibile e a sua esclusiva discrezione e spese, potrà accreditare all'acquirente un importo pari al prezzo di fattura della merce contestata o sostituire la merce con merce non difettosa. L'acquirente dovrà in tal caso prestare piena collaborazione al venditore. L'acquirente ha l'obbligo di limitare il più possibile i danni relativi alla merce consegnata per la quale ha sporto reclamo al venditore.

2. Il venditore non risponde dei danni subiti dall'acquirente causati o comunque correlati a merce difettosa, compreso il suo imballaggio, a meno che tale danno non sia dovuto a dolo o colpa grave da parte del venditore e/o dei suoi dipendenti.

3. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, la responsabilità complessiva del venditore, per qualsiasi danno subito dall'acquirente, non può mai eccedere il prezzo netto di acquisto IVA esclusa della merce in questione, come addebitato all'acquirente tramite fattura. Il venditore non sarà in ogni caso responsabile per eventuali danni indiretti subiti dall'acquirente quali (ma non limitati a) danni consequenziali, perdite commerciali o mancati profitti. Ove la presente clausola fosse dichiarata per qualsiasi ragione parzialmente invalida, sarà in ogni caso applicata nei massimi limiti consentiti dalla legge.

4. Il venditore, inoltre, non risponde dei danni causati da un presunto ritardo nella consegna della merce non imputabili a sua colpa grave.

Articolo 12 Uso e garanzia

1. Il venditore garantisce esclusivamente che i beni forniti sono conformi alle sole caratteristiche espressamente indicate nel contratto, secondo le proprie conoscenze al momento della consegna, con esclusione espressa di qualunque altra rappresentazione contenuta nei materiali pubblicitari o nelle comunicazioni scambiati in fase precontrattuale o contestualmente alla conclusione del contratto.

2. Salvo quanto sopra, non sono prestate ulteriori garanzie, esplicite o implicite, circa risultati agronomici, produttivi o di resa dei beni, né circa la loro idoneità a specifici scopi individuati dall’acquirente, che non siano stati espressamente concordati per iscritto.

3. Fermo quanto precede, i dati relativi a qualità, salute e caratteristiche dei beni eventualmente forniti dal venditore si basano esclusivamente su test eseguiti su campioni rappresentativi e in condizioni controllate. Tali dati rappresentano esclusivamente i risultati ottenuti al momento dell’esecuzione delle prove e nelle specifiche condizioni in cui esse sono state svolte. Nessuna correlazione diretta può essere automaticamente presunta tra tali risultati e quelli ottenibili dall’acquirente, i quali possono variare in funzione, tra l’altro, di condizioni ambientali, agronomiche e colturali (ivi inclusi suolo, clima, tecniche di coltivazione e mezzi impiegati).

4. Le garanzie del venditore non operano nella misura in cui eventuali difetti o difformità derivino da:

- lavorazioni o trasformazioni dei beni effettuate dall’acquirente o da terzi per suo conto,

- riconfezionamento,

- conservazione o utilizzo non conforme alle istruzioni fornite dal venditore o alle buone pratiche agronomiche.

5. Il venditore, salvo i casi di dolo o colpa grave, non garantisce che l’uso, la rivendita, il trasferimento, la produzione o qualsiasi altro utilizzo dei beni forniti, ovvero dei prodotti da essi derivati, non violi diritti di proprietà intellettuale di terzi.

6. L'acquirente riconosce esplicitamente che la merce consegnata dal venditore non è idonea ad essere utilizzata per scopi alimentari, mangimi e germogli e non deve essere utilizzata per tali scopi.

Articolo 13 Trattamento delle sementi su richiesta dell'acquirente

1. Nel caso in cui la merce, su specifica richiesta dell'acquirente, sia trattata da o per conto del venditore, il venditore non fornisce alcuna garanzia circa l'efficacia e/o le conseguenze di tale trattamento. Il venditore non risponde di eventuali danni derivanti da trattamenti eseguiti su specifica richiesta dell'acquirente.

2. Qualora il venditore possa comunque essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da un trattamento, eseguito su specifica richiesta dell'acquirente, la responsabilità del venditore è limitata, per quanto possibile e a suo insindacabile giudizio, alla sostituzione della merce o accreditare la fattura relativa alla merce interessata. Tutti i dati relativi alla merce sono basati su prove, eseguite prima del trattamento richiesto.

Articolo 14 Difetti, termini di reclamo

1. L'acquirente esamina la merce al momento della consegna o non appena possibile e informa a pena di decadenza per iscritto il venditore entro otto giorni dalla consegna nel caso in cui non sia stata consegnata la merce corretta e/o non sia stata consegnata la quantità concordata.

2. I reclami relativi ai vizi apparenti della merce, compreso il loro imballo, devono essere denunciati a pena di decadenza per iscritto al venditore entro otto giorni dalla data di consegna della merce all'acquirente.

3. I reclami relativi a presunti vizi non apparenti o occulti della merce, compreso il loro imballaggio, devono essere denunciati a pena di decadenza per iscritto al venditore entro otto giorni dalla data in cui il presunto vizio in questione è stato o avrebbe potuto ragionevolmente essere scoperto dall'acquirente. I reclami, sempre a pena di decadenza, devono essere presentati in modo tale che il venditore o un terzo possano verificarli, con indicazione dei dettagli del lotto, della consegna e della fattura. L'acquirente deve inoltre indicare in quali circostanze è stata utilizzata la merce e, in caso di rivendita, a chi la merce è stata rivenduta. Nel caso in cui un eventuale reclamo non venga segnalato per iscritto al venditore entro il termine indicato, il reclamo non verrà evaso e l'acquirente decadrà dal diritto ad ottenere qualsiasi forma di risarcimento.

4. In caso di controversia tra le parti sulla germinazione, fuori tipo, purezza varietale, purezza tecnica o salute, una valutazione può essere effettuata su richiesta dell'acquirente e/o del venditore dal Naktuinbouw (stazione ISTA), a Roelofarendsveen, Paesi Bassi, o da un altro organismo obiettivo e indipendente come concordato tra l'acquirente e il venditore, per conto della parte soccombente. Il campione per questa valutazione sarà prelevato presso la sede del venditore. In caso di controversia sulla salute, è preferita l'applicazione dei metodi accettati dall'ISHI (International Seed Health Initiative). L'esito della valutazione sarà vincolante per entrambe le parti, ferma restando la facoltà degli interessati di proporre alle autorità di cui all'articolo 21 eventuali contestazioni circa le conseguenze di tale esito.

5. I reclami riguardanti una fattura del venditore devono essere presentati al venditore per iscritto entro quattordici giorni dalla data della fattura, decorsi i quali la fattura si intenderà accettata. La presentazione di un reclamo non dà all'acquirente alcun diritto di sospendere il pagamento della fattura in questione.

Articolo 15 Indennizzo

1. L'acquirente si obbliga a manlevare e tenere indenne il venditore da tutte le pretese e diritti di terzi per il risarcimento dei danni causati da, o comunque associati a, beni forniti dal venditore, compresi i reclami e i diritti che sono stati avanzati nei confronti del venditore nella sua qualità di produttore della merce sulla base di eventuali normative relative alla responsabilità del prodotto in qualsiasi Paese, salvo che tale danno sia dovuto a dolo o colpa grave del venditore.

2. L'acquirente deve stipulare un'adeguata assicurazione contro ogni possibile pretesa e responsabilità derivante dall'indennizzo di cui all'articolo 15.1. A prima richiesta del venditore, l'assicurazione deve essere sottoposta al venditore per la sua approvazione.

Articolo 16 Consigli per pratiche culturali, descrizioni varietali, raccomandazioni

1. I consigli culturali del venditore sono senza impegno. Consigli culturali, descrizioni, raccomandazioni e illustrazioni in qualsiasi forma si basano su esperienze e prove sperimentali e pratiche. Tali informazioni costituiscono indicazioni di carattere generale e non rappresentano una garanzia di risultato, poiché l'esito della coltivazione è influenzato da variabili locali e pratiche specifiche non controllabili dal venditore. Tuttavia, il venditore non può assumersi in nessun caso la responsabilità sulla base di tali informazioni per risultati divergenti nella merce coltivata. Sarà l'acquirente stesso a determinare se la merce è idonea all'uso per le coltivazioni previste e alle condizioni locali.

2. I termini immunità, resistenza e suscettibilità, quando utilizzati nelle informazioni fornite dal venditore, significano quanto segue:

- Immunità: è quando una pianta non è soggetta ad attacco o infezione da un parassita specifico.

- Resistenza: è la capacità di una varietà vegetale di limitare la crescita e/o lo sviluppo di un parassita specifico e/o del danno che provoca rispetto a varietà vegetali suscettibili in condizioni ambientali e pressione parassita simili. Le varietà resistenti possono presentare alcuni sintomi di malattie o danni sotto la forte pressione dei parassiti. Si definiscono due livelli di resistenza:

(i) Alta resistenza (HR): varietà vegetali che limitano fortemente la crescita e/o lo sviluppo del parassita specificato e/o il danno che provoca sotto la normale pressione del parassita rispetto alle varietà suscettibili. Queste varietà vegetali possono, tuttavia, presentare alcuni sintomi o danni sotto la forte pressione dei parassiti.

(ii) Resistenza intermedia (IR): varietà vegetali che limitano la crescita e/o lo sviluppo del parassita specificato e/o il danno che provoca, ma possono presentare una gamma più ampia di sintomi o danni rispetto alle varietà ad alta resistenza.

Le varietà vegetali intermedie resistenti mostreranno comunque sintomi o danni meno gravi rispetto alle varietà vegetali suscettibili se coltivate in condizioni ambientali simili e/o pressione dei parassiti.

- Suscettibilità: è l'incapacità di una varietà vegetale di limitare la crescita e/o lo sviluppo di un parassita specifico.

Articolo 17 Forza maggiore

1. Per forza maggiore si intende il verificarsi di circostanze indipendenti dalla volontà del venditore che ostacolino o impediscano l'adempimento del contratto. Ciò includerà, tra l'altro, se e nella misura in cui tali circostanze ostacolano o bloccano l'adempimento: scioperi in società diverse da quella del venditore, scioperi selvaggi o scioperi politici nell'azienda del venditore, carenza generale di materie prime necessarie e/o di altri materiali necessari per l'adempimento del contratto, imprevedibili ristagni presso fornitori e/o altri terzi da cui dipende il venditore e problemi generali di trasporto.

2. Nel caso in cui si verifichino condizioni di forza maggiore, il venditore informerà l'acquirente il prima possibile e potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni senza che ciò costituisca inadempimento per tutto il tempo in cui l’evento di forza maggiore perdurerà.

3. Nel caso in cui sussista una condizione di forza maggiore per più di due mesi, entrambe le parti avranno il diritto di recedere dal contratto.

4. In caso di forza maggiore, il venditore non sarà obbligato a corrispondere alcun indennizzo.

Articolo 18 Ulteriore uso/coltivazione e ispezione

1. L'acquirente non può utilizzare la merce consegnata per ulteriore produzione e/o riproduzione di materiale di moltiplicazione.

2. Se la merce consegnata è venduta o altrimenti ceduta a un terzo, l'acquirente è tenuto a imporre tale clausola a tale terzo a pena di risarcimento del danno.

3. L'acquirente ha l'obbligo di consentire al venditore, o a chi da lui incaricato di effettuare controlli per conto del venditore, l'accesso diretto alla propria attività, comprese ed in particolare le serre della propria attività, affinché il venditore possa effettuare o far effettuare ispezioni. Per "attività " in questo articolo si intende anche qualsiasi attività svolta da un terzo per conto dell'acquirente. L'acquirente dovrà, su richiesta, consentire anche l'accesso diretto alla sua amministrazione per quanto riguarda il materiale di moltiplicazione pertinente.

Articolo 19 Uso di marchi, loghi e altri segni

1. Salvo diverso accordo scritto, l'acquirente non può utilizzare, né (far) registrare, marchi, loghi o altri segni utilizzati dal venditore per distinguere i propri beni da quelli di altre imprese, e non può utilizzare marchi, loghi o altri segni che gli somigliano. Ciò non si applica alla commercializzazione della merce nel suo imballo originale che il venditore abbia, o abbia avuto, munito di marchi, loghi o altri segni.

2. Se la merce consegnata è venduta o altrimenti ceduta a un terzo, l'acquirente è tenuto a imporre tale clausola a tale terzo a pena di risarcimento del danno.

Articolo 20 Conversione

1. Se una disposizione delle presenti condizioni generali non è valida, tale disposizione sarà automaticamente sostituita da una disposizione valida che corrisponda il più possibile alla portata della disposizione non valida.

2. In tal caso rimarranno integralmente valide per quanto possibile le altre disposizioni delle condizioni generali.

Articolo 21 Composizione delle controversie – Deroga alla competenza territoriale

In caso di controversie derivanti da offerte e accordi a cui si applicano questi termini e condizioni, o ad esse collegate, le parti tenteranno di risolvere tali controversie in modo amichevole per 30 (trenta) giorni, eventualmente prorogabili per iscritto. Qualora ciò non fosse possibile, la controversia, salvo che le parti si accordino per un arbitrato, sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro del domicilio del venditore, a meno che la legge applicabile di cui all'articolo 22 non preveda la competenza inderogabile di un altro foro. Il venditore si riserva il diritto di notificare all'acquirente una citazione a comparire davanti al tribunale del luogo in cui l'acquirente ha la sua sede legale.

Articolo 22 Legge applicabile

Tutti gli accordi tra il venditore e l'acquirente sono soggetti alla legge italiana. È espressamente esclusa l'applicabilità della "Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci" (Convenzione sulle vendite di Vienna 1980).

Articolo 23 Modifica dei termini e delle condizioni

1. Ai singoli contratti di vendita si applicano le condizioni generali in vigore al momento della conclusione del contratto stesso, come pubblicate sul sito internet del venditore all’indirizzo: https://www.rijkzwaan.it/page/condizioni-di-vendita e/o allegate alla conferma d'ordine e/o al contratto quadro e/o ad ogni altro contratto che disciplina i rapporti tra le parti.

2. Il venditore si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni generali. Le eventuali modifiche non avranno effetto sui contratti già conclusi e si applicheranno esclusivamente agli ordini effettuati successivamente alla data di pubblicazione della nuova versione sul sito internet del venditore all’indirizzo: https://www.rijkzwaan.it/page/condizioni-di-vendita.

3. La versione più aggiornata delle presenti condizioni generali è sempre consultabile sul sito internet del venditore e una copia può essere richiesta in qualsiasi momento.

Condizioni aggiuntive per la vendita di semi per metro quadrato ai coltivatori

Articolo 24 Importo

La quantità di semi da acquistare sarà determinata fra il consulente di produzione del venditore e dell'acquirente. Tale importo sarà indicato nel modulo d'ordine. Per determinare la quantità di semi, sarà prima determinato il numero di metri quadrati su cui l'acquirente coltiverà le piante. Tale numero dovrà essere indicato anche nel modulo d'ordine. La base di partenza è un massimo di 2,5 (due e mezzo) piante per metro quadrato, salvo diverso accordo tra venditore e acquirente, che dovrà essere indicato nel modulo d'ordine. Uno scostamento dal suddetto punto di partenza potrebbe avere conseguenze sul prezzo al metro quadro netto.

Articolo 25 Pagamento

1. Il prezzo al metro quadro netto compreso nel modulo d'ordine è valido per un periodo crescente come indicato nel modulo d'ordine. “Netto” significa che per la determinazione del numero di metri quadrati verrà presa in considerazione solo la superficie utilizzabile per la produzione delle piante.

2. La fatturazione dell'importo dovuto per le sementi avverrà in un termine al momento della consegna.

Articolo 26 Uso delle sementi

1. L'acquirente utilizzerà o farà utilizzare i semi per una sola produzione di piante nel numero di metri quadrati e nel periodo di coltivazione come indicato nel modulo d'ordine. Nel caso in cui una varietà sia coltivata su metri quadri superiori ai metri quadri pattuiti, l'acquirente pagherà al venditore il doppio del prezzo di cui all'articolo 25 per ogni metro quadro eccedente il numero di metri quadri pattuito. Nel caso in cui i semi rimangano dopo il periodo in cui le piante sono state coltivate, il venditore provvederà a ritirare tali semi.

2. L'acquirente non è autorizzato a fornire a terzi le sementi o qualsiasi altro materiale di varietà in qualsiasi forma. L'acquirente è comunque autorizzato a fornire i semi a un coltivatore di piante a condizione che l'acquirente imponga a tale coltivatore i seguenti obblighi a pena di risarcimento:

(i) il coltivatore utilizza solo i semi per coltivare giovani piante per l'acquirente in base al numero di metri quadrati e al periodo di crescita come indicato nel modulo d'ordine e;

(ii) il coltivatore consegna all'acquirente tutti i semi rimanenti e tutte le giovani piante che sono state coltivate dai semi.

Versione Giugno 2026